Accertamenti Mantenimento ex Moglie

Investigazioni riduzione revisione mantenimento ex moglie

La investigazioni private relative alle reali condizioni economiche                 Tel.02344223

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Accertamenti -Mantenimento ex Moglie- Investigazioni riduzione revisione mantenimento ex moglie

La investigazioni private relative alle reali condizioni economiche e il tenore di vita del coniuge che ha richiesto o gode dell' assegno mantenimento. Scopri come ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento e come dimostrare in giudizio il reale tenore di vita e patrimonio dell'ex coniuge

Accertamenti Mantenimento ex Moglie -  La Corte d'Appello ha legittimamente disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge sulla base di una relazione investigativa, successivamente confermata in sede testimoniale, che attestava l'impegno della signora C. nell'inserimento nel mondo del lavoro. La relazione, redatta da un investigatore privato, è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito quale prova atipica, avente valore indiziario, e valutata in combinazione con altri elementi di prova acquisiti secondo le regole processuali. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione civile, Sezione I, con ordinanza n. 617 del 12 gennaio 2026.

Accertamenti Mantenimento ex Moglie   - Il provvedimento di revisione assegno divorzile o di mantenimento presuppone l'accertamento di un cambiamento. Lo stesso Giudice ha la facoltà di attivare . Le investigazioni private per la revisione dell'assegno di mantenimento sono finalizzata alla raccolta di prove, atte a dimostrare la situazione patrimoniale reale dell'ex. Se sospetta che l'ex coniuge disponga di redditi non dichiarati vi sono dubbi sulla reale situazione economica .

Accertamenti Mantenimento ex Moglie - Investigazioni riduzione revisione mantenimento ex moglie

Investigazioni private su lavoro ex coniuge e figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026 n. 617.

Mantenimento ex Moglie - La Corte Suprema ha sottolineato che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova nell'ordinamento processuale vigente.

La Corte distrettuale ha considerato non solo la relazione dell'investigatore incaricato dall'appellante, ma anche le sue dichiarazioni come testimone oculare, concludendo che la signora C. si fosse effettivamente recata quotidianamente presso la società immobiliare indicata e si fosse attivata proficuamente per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Mantenimento ex Moglie - Inoltre, le relazioni investigative includevano materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 c.c., anche in caso di disconoscimento da parte della parte contro la quale viene prodotto. È stato chiarito che, in ambito probatorio, il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche non comporta le medesime conseguenze del disconoscimento disciplinato dall'articolo 215, secondo comma, codice di procedura civile. Infatti, mentre quest'ultimo, in assenza di richiesta di verifica e di esito favorevole della medesima, impedisce l'utilizzo della scrittura, il primo non preclude al giudice l'accertamento della conformità all'originale mediante altri strumenti probatori, inclusi i mezzi di presunzione (Cassazione civile, sezione I, n. 13519/2022).

Mantenimento ex Moglie - Nel caso concreto, il compendio fotografico è stato integralmente "asseverato" dal suo autore, il quale, sentito in qualità di teste, ha fornito le proprie dichiarazioni sui fatti precisi, circostanziati e univoci acquisiti attraverso la propria percezione diretta, mediante la raccolta della prova orale nel corso del processo.

Mantenimento ex Moglie - Le investigazioni private per la revisione dell'assegno di mantenimento sono accertamenti svolti da investigatori privati autorizzati per dimostrare un cambiamento nelle condizioni economiche o personali dell'ex coniuge. Raccolgono prove (es. redditi occultati, convivenze) necessarie per chiedere al giudice la modifica o la revoca dell'assegno.

Quando si può richiedere la revisione

È possibile chiedere la revisione dell'assegno (di mantenimento o divorzile) in presenza di fatti sopravvenuti e imprevedibili, tra cui:

* Variazione di reddito: Un aumento o una diminuzione significativa delle entrate di uno dei due genitori.

* Nuova convivenza o matrimonio: L'instaurazione di una nuova famiglia di fatto da parte del beneficiario fa cessare l'assegno divorzile.

* Cambiamento delle esigenze dei figli: Crescita, nuove necessità (es. di salute) o il raggiungimento dell'indipendenza economica.

Cosa provano le indagini investigative

L'agenzia investigativa opera nel pieno rispetto della privacy per raccogliere prove legalmente valide in tribunale. Gli obiettivi principali sono:

* Verifica del tenore di vita: Accertare se lo stile di vita reale del coniuge corrisponde a quello dichiarato (immobili, auto, viaggi, spese voluttuarie).

* Rilevazione di lavoro sommerso: Scoprire attività lavorative o redditi non dichiarati al fisco.

* Accertamento di convivenza: Provare l'esistenza di una nuova stabile relazione che fa decadere l'assegno.

Come procedere legalmente

Per avviare la procedura, oltre alle prove fornite dall'investigatore, è necessario l'intervento di un avvocato. La modifica può avvenire:

* Tramite negoziazione assistita (accordo stragiudiziale tra le parti).

* Con ricorso in Tribunale, qualora non ci sia accordo.

Se vuoi approfondire la tua situazione, potresti dirmi:

* Riguarda l'assegno per i figli o per l'ex coniuge?

* Quale cambiamento sospetti o è avvenuto (es. nuovo lavoro, convivenza)?

In base a questo potrò indicarti le mosse più opportune da valutare con un legale.

* Investigazioni assegno mantenimento a Milano

È consigliabile richiedere un'indagine quando: si sospetta che l'ex coniuge disponga di redditi non dichiarati. vi sono dubbi.

Mantenimento ex Moglie - Investigazioni riduzione revisione mantenimento ex moglie

Le indagini per la revisione dell'assegno di mantenimento sono accertamenti svolti da investigatori privati autorizzati per dimostrare un cambiamento nelle condizioni economiche o personali dell'ex coniuge. Raccolgono prove (es. redditi occultati, convivenze) necessarie per chiedere al giudice la modifica o la revoca dell'assegno.

Quando si può richiedere la revisione

È possibile chiedere la revisione dell'assegno (di mantenimento o divorzile) in presenza di fatti sopravvenuti e imprevedibili, tra cui:

* Variazione di reddito: Un aumento o una diminuzione significativa delle entrate di uno dei due genitori.

* Nuova convivenza o matrimonio: L'instaurazione di una nuova famiglia di fatto da parte del beneficiario fa cessare l'assegno divorzile.

* Cambiamento delle esigenze dei figli: Crescita, nuove necessità (es. di salute) o il raggiungimento dell'indipendenza economica.

Cosa provano le indagini investigative

Investigazioni riduzione revisione mantenimento ex moglie

L'agenzia investigativa opera nel pieno rispetto della privacy per raccogliere prove legalmente valide in tribunale. Gli obiettivi principali sono:

* Verifica del tenore di vita: Accertare se lo stile di vita reale del coniuge corrisponde a quello dichiarato (immobili, auto, viaggi, spese voluttuarie).

* Rilevazione di lavoro sommerso: Scoprire attività lavorative o redditi non dichiarati al fisco.

* Accertamento di convivenza: Provare l'esistenza di una nuova stabile relazione che fa decadere l'assegno.

Investigazioni riduzione revisione mantenimento ex moglie

                                                                                CHI SIAMO

Il nostro team di esperti dell'agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l'Università Bocconi.

L'agenzia investigativa International Detective Fox ® "IDFOX Investigazioni "è stata fondata da Max Maiellaro. L'agenzia investigativa IDFOX ha un'esperienza trentennale e opera in Italia e all'Estero, avendo la possibilità di svolgere indagini in più di 170 nazioni al mondo -dalla Svizzera all'Australia e circa 400 corrispondenti on line – incluse le ricerche economiche-bancarie in paradisi fiscali ed Offshore.

Il fondatore, con oltre 35 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Il Team dell'agenzia IDFOX ® è composta da diverse figure professionali. La collaborazione tra i diversi specialisti permette una presa incarico completa che garantisce la possibilità di completare l'incarico nella sua complessità ( tra i nostri collaboratori annoveriamo ex ispettori vigili urbani, ex commissario Polizia di Stato ed ex vicecomandante vigili del fuoco e vari specialisti ctu ecc.

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Agata CHRISTIE Investigazioni ® Via Luigi Razza 4 – 20124 – Milano

Telef.02-344223 (r.a.)

www.idfox – e mail: max@idfox.it

DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNE SENTENZE E RELATIVA NORMATIVE

Mantenimento del Coniuge

Viene disposto dal giudice o concordato tramite negoziazione assistita. Per ottenerlo devono sussistere precise condizioni:

* Non bisogna aver subito l'addebito della separazione.

* Il richiedente non deve possedere redditi propri adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale

L'assegno di mantenimento, disciplinato dall'art. 156 del Codice Civile, viene calcolato in modo che all'ex coniuge economicamente più "debole" verrà garantita. L'assegno di mantenimento in sede di separazione e divorzio

Coniugi separati, la moglie lavoratrice chiede l'assegno di mantenimento al marito anche se ha già uno stipendio che le permette di vivere dignitosamente e proprio per questo lui si rifiuta di concederlo.

La Corte di Cassazione ha emesso due importanti sentenze in materia di assegno di divorzio, in particolare la n. 11504/17 del 10.05.2017 e la n. 18287/18 delle Sezioni Unite, con cui ha inteso limitare la tutela assistenziale alle sole casalinghe che hanno sacrificato la vita lavorativa per dedicarsi alla vita coniugale alla cura della casa e dei figli, le quali raggiunta un'età maggiore di 50 anni non sono più in grado di reperire una occupazione; al contrario l'assegno va negato a chi ha la possibilità concreta di raggiungere l'autosufficienza economica per età, salute e formazione scolastica e professionale.

Assegno di mantenimento e assegno divorzile

È necessario prima di tutto fare una distinzione importante tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile che spesso sono confusi:

* L'assegno di mantenimento è un importo mensile che il coniuge più benestante deve versare all'altro dopo la separazione ed è volto a garantire lo stesso tenore di vita di quando la coppia era sposata;

* L'assegno divorzile invece subentra dopo la sentenza di divorzio e viene versato solo se il coniuge non è in grado di mantenersi, con lo scopo di garantire l'autosufficienza economica dello stesso coniuge.

Assegno di mantenimento a seguito della (separazione) e assegno divorzile (a seguito del divorzio) hanno, pertanto, presupposti e finalità diverse.

Niente assegno all'ex moglie che non lavora per "pigrizia"

Cassazione, con l'ordinanza n. 24324/2015, depositata venerdì scorso (qui sotto allegata), ribadendo la "linea dura" sul mantenimento all'ex coniuge che ormai sta prendendo sempre più piede all'interno della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito).

Per gli Ermellini, il ricorso dell'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, pronunciando la cessazione del matrimonio, annullava la pronuncia del giudice delle prime cure che aveva previsto in suo favore (a carico del marito) un assegno mensile di 300 euro, è inammissibile.

A nulla valgono, le doglianze della donna che lamentava l'impossibilità di mantenere con i propri redditi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dato che il divorzio le aveva sottratto la principale fonte di apporto economico.

A detta della donna, la disparità dei redditi rispetto al marito, che guadagnava 35mila euro l'anno, era evidente, posto che lei viveva invece soltanto con i 350 euro derivanti dall'affitto di un monolocale acquistato con la liquidazione della quota di comproprietà dell'appartamento coniugale, e per di più era disoccupata e non in grado di trovare un'attività lavorativa, data "l'oggettiva penuria di lavoro" riscontrabile nella sua regione, la Campania, dove era tornata a vivere dopo aver perso il precedente lavoro, a Forlì.

Ma per la sesta sezione civile, la donna ha torto su tutta la linea.

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, ha affermato infatti la S.C. "va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso".

E, nel caso di specie, ha concluso la Corte, il divario dei redditi percepiti dalla donna rispetto a quelli del marito non è certo imputabile "ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro" che non possono ritenersi provate soltanto in ragione dell'attuale luogo di residenza, tanto più che la stessa non aveva risposto alla chiamata dell'ufficio di collocamento di Forlì. Senza contare, che la donna non era del tutto sfornita di capacità reddituale, in quanto non solo percepiva un canone di locazione ma era anche proprietaria di un immobile ereditato dalla madre.

Per cui addio assegno e ricorso rigettato.

Cassazione, ordinanza n. 24324/2015

Per comprendere meglio cosa succede nella pratica studiamo cosa succederebbe in una situazione costruita ad hoc. Immaginiamo una coppia di coniugi dove lei percepisce uno stipendio di 800 euro mensili per un part-time con un'azienda privata, mentre lui ha un reddito da professionista di circa 2.500 euro al mese. La coppia non ha figli. Durante il matrimonio la coppia ha quindi potuto contare su un reddito complessivo di 3.300 euro al mese, per un'ideale quota di circa 1.650 a testa.

All'esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all'ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro (800 euro di reddito proprio, più 800 euro di mantenimento). Al marito residuano così, per sé, 1.700 euro. In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio (1.600 euro la moglie; 1.700 il marito).

All'esito del divorzio, invece, il giudice – non essendo più tenuto a garantire al coniuge più debole lo stesso «tenore di vita» che aveva durante il matrimonio – rivede l'importo dell'assegno e condanna il marito a pagare all'ex moglie solo 400 euro poiché, secondo il Tribunale, in base al reddito già posseduto dalla donna, alla sua età, alle sue condizioni di salute e alle capacità di lavoro, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese.

Quando un coniuge ha diritto all'assegno divorzile?

L'"assegno di divorzio" sarà dovuto solo ed esclusivamente se l'ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ai fini di valutare se l'ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell'età, della salute, dei titoli posseduti e del mercato del lavoro.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all'anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all'"assegno di divorzio" da parte dell'ex marito in quanto autosufficiente economicamente.

Tuttavia, la sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, ha mitigato la rigidità di tale criterio meramente economico, statuendo che il diritto all'assegno divorzile non può basarsi esclusivamente sull'accertamento dell'autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, non potendosi prescindere dall'accertamento del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'altro ex coniuge.

Le conseguenze della diversità della disciplina economica tra "assegno di mantenimento in caso di separazione" e "assegno di divorzio" sono quelle per cui il coniuge separato che sia obbligato a versare all'ex un oneroso assegno di mantenimento (in quanto parametrato al "tenore di vita matrimoniale" che continua a vigere per la determinazione dell'assegno di mantenimento nella separazione) ha tutto l'interesse a chiedere quanto prima il divorzio (al fine di corrispondere – solo eventualmente – un assegno di divorzio che sarà, comunque, sempre inferiore a quello determinato con la separazione ).

Quando cessa il diritto all'assegno

Il diritto all'assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono "giustificati motivi" il Tribunale può modificare le statuizioni sull'"assegno di divorzio ". Tra questi "giustificati motivi" rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall'ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l'"assegno di divorzio" (lo ha ribadito recentemente la Cassazione civile con ordinanza n. 5974 del 28 febbraio 2019).

L'assegno di mantenimento è una misura economica stabilita in sede di separazione (o per i figli). Il suo scopo è riequilibrare la disparità di reddito tra i coniugi per garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, o per coprire le spese ordinarie dei figli.

Esistono due tipologie principali di mantenimento:

1.

* Sussiste una disparità economica tra i due coniugi.

Non esiste una formula matematica fissa per calcolarlo, ma la giurisprudenza adotta dei parametri di massima basati sulle entrate complessive e sull'assegnazione della casa coniugale:

* Con assegnazione della casa coniugale: l'assegno si aggira solitamente intorno a

del reddito dell'obbligato.

* Senza assegnazione della casa coniugale: l'importo può salire a circa

del reddito dell'obbligato.

2. Mantenimento dei Figli

Entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli in proporzione alle proprie sostanze.

* Il mantenimento comprende le spese ordinarie (vitto, alloggio, scuola, ecc.) e viene versato dal genitore non collocatario direttamente all'altro, oppure al figlio maggiorenne se quest'ultimo non è ancora economicamente indipendente.

* Le spese straordinarie (es. mediche non coperte dal SSN, attività sportive) vengono generalmente divise al 50% o in proporzione al reddito dei genitori.

Dettagli utili e Risorse

* Revisione: Gli importi non sono fissi ma possono essere modificati o revocati se cambiano le condizioni patrimoniali dell'obbligato o del beneficiario (es. inizio di una convivenza stabile).

* Prescrizione: Il diritto al versamento delle singole mensilità non pagate si prescrive in 5 anni.

In sede di separazione, il giudice, su richiesta del coniuge economicamente più debole, stabilisce un assegno di mantenimento; può essere fissato anche un contributo a favore della prole. La presente trattazione è dedicata al mantenimento del coniuge separato, ossia al provvedimento con il quale una parte viene condannata a versare all'altra una somma di denaro con cadenza mensile. Vengono affrontati i presupposti per l'erogazione dell'assegno, la sua revisione e revoca. Inoltre, sono esposte le differenze tra il mantenimento e gli alimenti, spesso erroneamente scambiati tra loro; sono elencati i rimedi esperibili in caso di inadempimento da parte del coniuge obbligato; ci si sofferma, altresì, sulle modalità di redazione dell'istanza per accedere al "Fondo di solidarietà a favore del coniuge in stato di bisogno", nell'attesa che venga riattivato, in quanto non più finanziato dal 2018.

1. Premessa: con la separazione si rimane marito e moglie

2. Che cos'è l'assegno di mantenimento

3. Le parti

4. La funzione dell'assegno di mantenimento

5. La normativa di riferimento

6. L'assegno di mantenimento nella separazione consensuale e giudiziale

7. Si può rinunciare all'assegno di mantenimento?

8. I presupposti

9. La separazione senza addebito

10. La situazione economica dei coniugi

11. La condizione economica del coniuge obbligato

12. Parametri per quantificare l'assegno di mantenimento

13. I redditi non dichiarati

14. L'assegnazione della casa familiare

15. Il tenore di vita conta ancora?

16. Documenti da produrre

17. Come si calcola l'assegno di mantenimento?

18. Momento in cui viene decisa la concessione dell'assegno

19. Decorrenza dell'assegno di mantenimento

20. Prescrizione del diritto al pagamento dell'assegno

21. Cosa succede se non si paga l'assegno di mantenimento?

22. Inadempimento e reato: cenni

23. La rivalutazione dell'assegno di mantenimento

24. La revisione dell'assegno di mantenimento

25. Il procedimento di modifica in sintesi

26. Il regime fiscale dell'assegno: cenni

27. Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

28. Assegno di mantenimento e assegno divorzile: differenze

29. Assegno di mantenimento e alimenti: differenze

1. Premessa: con la separazione si rimane marito e moglie

La separazione di una coppia sposata non fa venir meno il vincolo di coniugio. Le parti, infatti, sono ancora marito e moglie. Si può parlare di "ex coniuge" solo all'esito del divorzio. La separazione comporta la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo l'assistenza e il mutuo rispetto. L'assegno di mantenimento trova il proprio fondamento proprio nel dovere di assistenza. Inoltre, a seguito della disgregazione della famiglia, i coniugi devono occuparsi della prole, ai sensi dell'art. 148 c.c. ma, nella presente trattazione, ci si soffermerà unicamente sul contributo a favore del coniuge

Ciò premesso, vediamo di cosa si tratta.

2. Che cos'è l'assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento è un importo forfettizzato, stabilito in sede di separazione, la cui funzione si sostanzia nel fornire al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri, un sostegno. Nella maggior parte dei casi, l'assegno viene previsto a favore della moglie che non lavora o il cui reddito è significativamente inferiore a quello del marito. L'attribuzione dell'assegno avviene su istanza di parte e non può essere fissato d'ufficio dal giudice. Viceversa, il giudice può adottare, senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l'attribuzione del contributo al mantenimento (Cass. Ord. 14830/2017).

3. Le parti

Spesso è difficile comprendere il ruolo delle parti a causa del linguaggio giuridico impiegato. Facciamo chiarezza:

* la parte obbligata alla corresponsione dell'assegno viene definita coniuge obbligato o onerato,

* la parte che riceve l'assegno viene definita coniuge beneficiario o avente diritto.

4. La funzione dell'assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento ha una funzione:

* assistenziale, si tratta di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa,

* perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi ( Ord. 5603/2020 in materia di divorzio)

Viceversa, tale assegno non ha una funzione

* compensativa, ossia non è diretto a ricompensare il coniuge – solitamente la moglie – per i sacrifici fatti durante il matrimonio,

* risarcitoria, ossia non è volto a ristorare il coniuge per le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto.

5. La normativa di riferimento

L'assegno di mantenimento trova il proprio ubi consistam normativo segnatamente nell'art. 156 c.c. a mente del quale:

1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti

4. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c.

5. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Oltre al dato normativo, assume particolare rilievo la giurisprudenza che si è formata, negli anni, in tale materia. In particolare, deve segnalarsi la portata innovatrice di una recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018) in relazione all'assegno divorzile, ma estensibile analogicamente al mantenimento.

6. L'assegno di mantenimento nella separazione consensuale e giudiziale

La separazione può essere consensuale o giudiziale.

* Nella separazione consensuale, si registra un accordo tra i coniugi che riguarda i rapporti personali e patrimoniali. Essi sono liberi di determinare la misura dell'assegno, il giudice non verifica la sussistenza dei presupposti per la sua erogazione, ma si limita ad omologare l'accordo.

* Nella separazione giudiziale, visto che le parti non sono giunte ad una soluzione concordata, spetta al giudice verificare la sussistenza dei presupposti e determinare la misura dell'assegno.

7. Si può rinunciare all'assegno di mantenimento?

Per rispondere al quesito, occorre distinguere il momento della rinuncia.

In entrambe le forme di separazione, il coniuge non può rinunciare preventivamente all'assegno di mantenimento, atteso che si tratta di un diritto discendente dal rapporto di coniugio. Infatti, ai sensi dell'art. 143 c.c. dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni del nucleo familiare.

Viceversa, è ammessa la rinuncia all'assegno, durante la fase di separazione, qualora ambedue i coniugi dispongano di redditi sufficienti. Nondimeno, non si tratta di una rinuncia irretrattabile, infatti, qualora venisse meno l'autosufficienza economica, il coniuge in difficoltà, potrebbe formulare la richiesta di mantenimento.

Parimenti, sono nulli gli accordi raggiunti in sede di separazione, in cui ci si accorda sui rapporti economici del futuro divorzio. Sebbene nella filmografia statunitense, si faccia spesso riferimento ai cosiddetti "contratti pre-matrimoniali", ove le parti stabiliscono anticipatamente le future condizioni economiche, nel nostro ordinamento, una siffatta tipologia di accordi, allo stato, risulta inammissibile.

8. I presupposti

I presupposti per l'assegno di mantenimento si evincono dall'art. 156 c.c.

È necessario che:

1. il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione,

2. il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato,

3. l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.

La norma non postula l'accertamento dello stato di bisogno, nel qual caso si parlerebbe di assegno alimentare (vedasi paragrafo 29). Al contrario, occorre valutare se il reddito del coniuge richiedente sia adeguato. Il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le parti, che conduca ad una situazione patrimoniale di squilibrio. In tale valutazione, bisogna considerare diversi elementi come:

* la durata del matrimonio,

* le potenzialità reddituali,

* l'età.

In merito al rilievo da attribuire al tenore di vita, in passato considerato uno dei parametri di riferimento, si rinvia al paragrafo 15, ad esso dedicato.

Naturalmente, grava sul coniuge richiedente provare i presupposti su cui si fonda la domanda, in particolare, la dimostrazione della capacità economica dell'altra parte.

9. La separazione senza addebito

Cosa significa addebito?

Senza pretesa di completezza, si ricorda che la separazione può avere luogo quando la convivenza diventa intollerabile o si reca pregiudizio alla prole (art. 151 c.c.). Allorché l'intollerabilità o il pregiudizio scaturiscano dalla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, si può chiedere l'addebito al coniuge "colpevole". L'addebito deve formare oggetto di specifica richiesta in sede di separazione. Inoltre, qualora entrambi i coniugi abbiano contribuito a rendere intollerabile la convivenza, il giudice può addebitare la separazione ad ambedue. Affinché venga pronunciato l'addebito, occorre dimostrare la condotta dell'altro coniuge e il nesso causale con la crisi della coppia.

Ciò premesso, l'addebito della separazione comporta delle conseguenze:

* la perdita del diritto all'assegno di mantenimento,

* la perdita dei diritti successori.

L'addebito non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di bisogno, ai sensi dell'art. 433 c.c. (vedasi paragrafo 29). Inoltre, il coniuge a cui sia addebitata la separazione conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell'eredità, qualora godesse degli alimenti al momento dell'apertura della successione.

L'art. 156 c. 1 espressamente prevede che al coniuge richiedente l'assegno non sia addebitata la separazione. La separazione è pronunciata senza addebito, quando la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio si verifica allorché la crisi era già in corso. Ad esempio, il tradimento non è causa automatica di addebito, qualora avvenga dopo che tra i coniugi era già maturata un'incompatibilità.

10. La situazione economica dei coniugi

Il coniuge ha diritto all'assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c. 1 c.c.). La valutazione dell'adeguatezza avviene mediante:

* un raffronto con la condizione economica dell'altro coniuge,

* considerando il tenore di vita goduto durante il matrimonio, nei limiti sottoindicati.

In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.

11. La condizione economica del coniuge obbligato

Il giudice deve considerare la condizione economica in cui versa il coniuge obbligato, ossia se questi abbia i mezzi per far fronte al pagamento del mantenimento. Tale valutazione avviene avendo riguardo al reddito netto dell'onerato e non al lordo (Cass. 9719/2010). Infatti, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto e si rapporta ad esso.

12. Parametri per quantificare l'assegno di mantenimento

Il giudice decide se il richiedente abbia diritto alla corresponsione dell'assegno effettuando un confronto tra le condizioni economiche dei coniugi, da cui emerga uno squilibrio patrimoniale tra le parti. Oltre a ciò, bisogna considerare altri elementi che qui si elencano a titolo esemplificativo.

* La durata del matrimonio

La durata del matrimonio non incide sulla debenza dell'assegno, ma sul suo ammontare (Cass. 1162/2017). Pertanto, anche nella circostanza in cui il vincolo matrimoniale sia durato poco, il coniuge più debole ha diritto di beneficiare del mantenimento. Nondimeno, in casi di eccezionale brevità, la giurisprudenza ritiene che l'assegno non sia dovuto atteso che in un contesto di tempo troppo limitato non si può creare la comunione materiale e spirituale che è alla base del matrimonio (Cass. 6464/2015; Cass. 402/2018).

* Le possibilità lavorative del coniuge richiedente

Il giudice deve verificare se il coniuge richiedente abbia la possibilità di trovare un impiego in considerazione della sua qualifica professionale e del contesto in cui vive. Il solo fatto che il richiedente non abbia un impiego non gli garantisce, in automatico, la corresponsione dell'assegno. Infatti, qualora si dimostrasse la possibilità concreta (e non meramente astratta) di reperire un lavoro, la richiesta verrebbe rigettata. Ad esempio, è stato negato il mantenimento al marito che aveva un'esperienza professionale pluriennale e che avrebbe potuto agevolmente svolgere un'attività lavorativa (Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018). Infatti, secondo la giurisprudenza, «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche» (Cass. 18547/2006)

* I redditi e il patrimonio

Il giudice, per ricostruire il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e per effettuare un raffronto tra la situazione patrimoniale dei coniugi, deve conoscere i rispettivi patrimoni, ad esempio, valutando l'esistenza di:

* conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via,

* cespiti produttivi di reddito, ad esempio, i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione.

Come vedremo nel paragrafo 14, ai fini del quantum debeatur, è necessario considerare anche a chi spetti il godimento della casa familiare.

* Le spese

Nella valutazione complessiva, sono comprese anche le spese che la coppia effettuava durante la convivenza, a titolo esemplificativo si citano:

* il pagamento del mutuo,

* il pagamento del canone di locazione,

* gli oneri condominiali,

* l'assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio,

* le spese per i minori,

* le utenze e così via.

Fonte Internet

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